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D.Lvo 12/09/2007 n. 169b) dopo il quarto comma è aggiunto il comma seguente: "La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero". 4. L'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 162 (Inammissibilità della proposta). Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore. Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato.". 5. All'articolo 163, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportare le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole "verificata la completezza e la regolarità della documentazione" sono sostituite dalle seguenti: "ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162, commi primo e secondo,"; b) al secondo comma n. 4), le parole: "che si presume necessaria per l'intera procedura" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'articolo 34, primo comma"; c) al terzo comma, le parole "quarto comma", sono sostituite dalle seguenti: "primo comma". 6. All'articolo 166, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17". Art. 13 - Modifiche al Titolo III, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All'articolo 168, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, le parole "fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato" sono sostituite dalle seguenti: "fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo". Art. 14 - Modifiche al Titolo III, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. L'articolo 173, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.". Art. 15 - Modifiche al Titolo III, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All'articolo 175, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto". 2. L'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato". 3. All'articolo 178 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, il quarto comma è sostituito dal seguente: "Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti.". Art. 16 - Modifiche al Titolo III, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All'articolo 179, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, le parole "raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178" sono sostituite dalle seguenti: "raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177". 2. L'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 180 (Giudizio di omologazione). Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere. Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordatoqualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo. Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.". 3. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "nella sentenza" vengono sostituite dalle seguenti: "nel decreto"; b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: "Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compa- tibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonchè le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.". 4. L'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'articolo 168, secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.". 5. L'articolo 182-ter ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: "Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione e alla liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.". 6. L'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 183 (Reclamo). Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio. Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma.". |
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